Per avviare un esercizio commerciale operante in
Internet è necessario essere in possesso di alcuni requisiti.
Il paragrafo che segue è valido sia per le ditte a
carattere individuale che per le società (già costituite presso
l'ufficio di un notaio)
- E' necessario essere in
possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio e all'Ufficio IVA
o, in caso di nuova azienda, fare l'iscrizione presso questi due
enti entro 30
giorni dall'inizio effettivo dell'attività (come per le normali
attività commerciali).
- Al punto precedente si deve aggiungere la comunicazione (contenente:
l'indicazione del settore merceologico scelto;
l'attestazione possesso requisiti morali e professionali) da inoltrare
al Comune in cui si intende svolgere l'attività. Trascorsi 30 giorni
senza che sia pervenuta in risposta alcuna segnalazione (principio del
silenzio assenso), si può far partire l'attività.
- Infine, l'iscrizione all'INPS da effettuare entro 30 giorni dall'inizio
dell'attività.
Si è detto che si deve essere in possesso di ben
precisi requisiti. Ecco quali.
I requisiti di ordine morale sono necessari a tutti gli operatori:
-non essere stati dichiarati falliti;
-non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per un
delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva minima
non inferiore a tre (3) anni, sempre che sia stata in concreto applicata
una pena superiore al minimo edittale;
-non aver riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata
in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza o
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina previsti nel titoli II e VIII del libro II del codice
penale.
-non aver riportato due (2) o più condanne con pena detentiva o
pecuniaria nei cinque anni antecedenti l'inizio attività, con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, ovvero per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti, previsti da
leggi speciali;
-non essere sottoposti a misure di prevenzione come persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità, o essere stati dichiarati
delinquenti abituali, per tendenza o professionali di cui alla L.
27.12.56 n.1423 e alla L. 31.5.65 n.575.
Per chi opera nel settore del commercio alimentare
servono requisiti professionali specifici:
- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o
riconosciuto dalla regione;
- l'aver esercitato in proprio, per almeno due (2) anni negli ultimi
cinque (5), attività commerciale di vendita di alimentari al dettaglio
o all'ingrosso, oppure aver prestato la propria opera presso imprese
operanti nel settore, come dipendente qualificato addetto alla vendita o
all'amministrazione oppure quale coadiutore familiare dell'imprenditore
comprovata dall'iscrizione all'INPS, coniuge, parente o affine entro il
terzo grado;
- essere stato iscritto negli ultimi cinque (5) anni al Registro
Esercenti il Commercio (REC) per uno dei gruppi merceologici previsti
dalle precedenti tabelle merceologiche da I a VIII (ovvero settori
alimentare, carni e prodotti ittici, alimentare e non).
Quali sanzioni sono previste?
Vengono duramente sanzionati i seguenti casi:
- mancato possesso di requisiti morali o
professionali
richiesti
- mancata comunicazione di inizio attività al Comune
- inizio attività commerciale prima del 30° giorno dalla Comunicazione
al Comune
Queste le pene previste:
sanzioni da Euro 2.582,28 a Euro 15.493,71
se si esclude il caso del pagamento in misura ridotta di Euro 5.164,57, nonché la cessazione immediata dell'attività
Le sole sanzioni pecuniarie appena descritte, sono
applicabili anche nei seguenti casi:
- vendita di prodotti non appartenenti al settore
merceologico per il quale si possiede l'abilitazione all'esercizio
commerciale
- invio prodotti commerciali al consumatore senza che vi sia una
preventiva e specifica richiesta (per tale mancanza si può anche
arrivare a vedersi sospendere l'attività fino a 20 giorni)
- invio campionatura a omaggi con spese o vincoli a carico del
consumatore (per tale mancanza si può anche arrivare a vedersi
sospendere l'attività fino a 20 giorni
Per ulteriori
informazioni si prega di inviare una richiesta, utilizzando l'apposito modulo