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E-commerce         Adempimenti Amministrativi



Adempimenti amministrativi per l'apertura di un negozio virtuale.

 

Per avviare un esercizio commerciale operante in Internet è necessario essere in possesso di alcuni requisiti.
Il paragrafo che segue è valido sia per le ditte a carattere individuale che per le società (già costituite presso l'ufficio di un notaio)

- E' necessario essere in possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio e all'Ufficio IVA o, in caso di nuova azienda, fare l'iscrizione presso questi due enti entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività (come per le normali attività commerciali). 
- Al punto precedente si deve aggiungere la comunicazione (contenente: l'indicazione del settore merceologico scelto; l'attestazione possesso requisiti morali e professionali) da inoltrare al Comune in cui si intende svolgere l'attività. Trascorsi 30 giorni senza che sia pervenuta in risposta alcuna segnalazione (principio del silenzio assenso), si può far partire l'attività.
- Infine, l'iscrizione all'INPS da effettuare entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Si è detto che si deve essere in possesso di ben precisi requisiti. Ecco quali.

I requisiti di ordine morale sono necessari a tutti gli operatori:
-non essere stati dichiarati falliti;
-non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per un delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva minima non inferiore a tre (3) anni, sempre che sia stata in concreto applicata una pena superiore al minimo edittale;
-non aver riportato una condanna a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina previsti nel titoli II e VIII del libro II del codice penale.
-non aver riportato due (2) o più condanne con pena detentiva o pecuniaria nei cinque anni antecedenti l'inizio attività, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, ovvero per delitti di frode nella preparazione o nel commercio di alimenti, previsti da leggi speciali;
-non essere sottoposti a misure di prevenzione come persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, o essere stati dichiarati delinquenti abituali, per tendenza o professionali di cui alla L. 27.12.56 n.1423 e alla L. 31.5.65 n.575.

Per chi opera nel settore del commercio alimentare servono requisiti professionali specifici:


- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione;
- l'aver esercitato in proprio, per almeno due (2) anni negli ultimi cinque (5), attività commerciale di vendita di alimentari al dettaglio o all'ingrosso, oppure aver prestato la propria opera presso imprese operanti nel settore, come dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione oppure quale coadiutore familiare dell'imprenditore comprovata dall'iscrizione all'INPS, coniuge, parente o affine entro il terzo grado;
- essere stato iscritto negli ultimi cinque (5) anni al Registro Esercenti il Commercio (REC) per uno dei gruppi merceologici previsti dalle precedenti tabelle merceologiche da I a VIII (ovvero settori alimentare, carni e prodotti ittici, alimentare e non).


Quali sanzioni sono previste?
Vengono duramente sanzionati i seguenti casi:

- mancato possesso di requisiti morali o professionali richiesti
- mancata comunicazione di inizio attività al Comune
- inizio attività commerciale prima del 30° giorno dalla Comunicazione al Comune
Queste le pene previste:
sanzioni da Euro 2.582,28 a Euro 15.493,71 se si esclude il caso del pagamento in misura ridotta di Euro 5.164,57, nonché la cessazione immediata dell'attività

Le sole sanzioni pecuniarie appena descritte, sono applicabili anche nei seguenti casi:

- vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico per il quale si possiede l'abilitazione all'esercizio commerciale
- invio prodotti commerciali al consumatore senza che vi sia una preventiva e specifica richiesta (per tale mancanza si può anche arrivare a vedersi sospendere l'attività fino a 20 giorni)
- invio campionatura a omaggi con spese o vincoli a carico del consumatore (per tale mancanza si può anche arrivare a vedersi sospendere l'attività fino a 20 giorni

Per ulteriori informazioni si prega di inviare una richiesta, utilizzando l'apposito modulo

 

 

 

 

 


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